L’ Autorità ha approvato con delibera n. 3/23/CONS il Regolamento di individuazione dei criteri per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’ Articolo 43 bis della LDA come modificato dal D. Lgs 177/2021.
Il Regolamento dà attuazione a quel principio di matrice europea contenuto nell’attuale articolo 43 bis LDA per il quale gli editori, e di conseguenza gli autori, di pubblicazioni di carattere giornalistico hanno diritto a ricevere un equo compenso in tutti i casi in cui i prestatori di servizi della società dell’informazione (es. Google e Facebook) sfruttino i diritti di riproduzione e comunicazione delle loro pubblicazioni in rete.
Sono esclusi dall’applicazione del Regolamento gli utilizzi privati e non commerciali delle pubblicazioni da parte di singoli utilizzatori e/o i casi di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico (le c.d. libere utilizzazioni).
Gli articoli 4 e 6 del Regolamento fissano la base di calcolo per la determinazione dell’equo compenso dovuto rispettivamente dai prestatori dei servizi della società dell' informazione e dalle imprese di media monitoring e rassegna stampa.
Nel primo caso la base di calcolo è rappresentata dai ricavi pubblicitari derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell'editore, al netto dei ricavi dell’editore riconducibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web.
La modalità di determinazione della base di calcolo tiene conto dei meccanismi di funzionamento dei servizi del prestatore e del relativo modello di business, a cui viene applicata un’aliquota fino al 70% che dipende da determinati criteri soggettivi e oggettivi relativi all’editore e al prestatore (es. rilevanza dell’editore sul mercato, numero di giornalisti impiegati dall’editore per la realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online; costi per investimenti tecnologici e infrastrutturali dell’editore per la realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online; costi sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online ecc.).
Nel secondo caso la base di calcolo è rappresentata dal fatturato derivante dalle attività di media monitoring e rassegna stampa e la determinazione del compenso tiene conto di una serie di criteri relativi all’editore e/o relativi alla specifica attività di rassegna stampa e/o di media monitoring presa in considerazione.
Il Regolamento riconosce alle parti in gioco libertà negoziale nella determinazione dell’equo compenso nel tentativo di favorire il raggiungimento degli accordi maggiormente vantaggiosi, prevedendo l’intervento dell’Autorità, su istanza delle parti interessate, solo qualora l’accordo non venga raggiunto nel termine di 30 giorni successivi alla richiesta di avvio del negoziato da una delle parti.
Scaduto tale termine le parti, infatti, hanno 60 giorni per presentare all’Autorità un’istanza per la determinazione dell’equo compenso ed entro i successivi 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, l' Autorità valuta quale delle proposte economiche presentate da ciascuna parte sia quella più conforme ai criteri di cui agli articoli 4 o 6 del Regolamento. Qualora non reputi conforme nessuna delle due proposte delibera con proprio provvedimento l’ammontare dell’equo compenso applicabile.
Per il Regolamento completo:
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