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NUOVO IMAIE Vs GOOGLE: ACCERTATA DALL’AUTORITÀ LA VIOLAZIONE DA PARTE DI GOOGLE DEGLI ARTICOLI 22 E 23 D.LGS 35/2017.

In data 11 giugno 2025, con Delibera n. 153/25/CONS, si è concluso il procedimento avviato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni su istanza dell’organismo di gestione collettiva Nuovo Imaie, volto all’accertamento della violazione degli articoli 22 e 23 del D.lgs. 35/2017 (il “Decreto”) da parte di Google Ireland Limited (“Google”) con cui Google è stata condannata a pagare una sanzione amministrativa pari a € 80.000.


L’istruttoria ha preso avvio a seguito della segnalazione presentata da Nuovo Imaie in data 12 aprile 2024, nella quale veniva denunciata la mancanza di buona fede e trasparenza da parte di Google nell’ambito della negoziazione di un accordo equo compenso ex articolo 84 della legge 633/1941 (“legge sul diritto d’autore” o “LDA”) per l’utilizzo di opere audiovisive protette attraverso i servizi VOD YouTube, YouTube Premium, Google Tv e YouTube Movies & Shows.

In particolare, l’organismo denunciava il mancato invio di informazioni economiche ritenute essenziali per valutare l’equità della proposta di compenso avanzata da Google, nonché l’incompletezza delle rendicontazioni fornite in relazione alle opere utilizzate a partire dal 2015.


Uno degli aspetti centrali del procedimento è rappresentato dal fatto che Google aveva proposto a Nuovo Imaie un compenso forfettario per gli utilizzi di opere audiovisive senza tuttavia fornire alcun dato sui ricavi generati dalle proprie piattaforme. Tale mancanza – secondo l’Autorità - ha impedito a Nuovo Imaie di verificare l’equità e la proporzionalità del compenso proposto rispetto all’effettivo sfruttamento delle opere. Il comportamento di Google è stato pertanto ritenuto dall’Autorità in violazione dell’art. 22 del Decreto che – ricordiamo - impone agli utilizzatori di agire in buona fede, fornendo tutte le informazioni necessarie per una negoziazione equa.


Tralasciando in questa sede l’analisi di tutti i profili affrontati nel procedimento e le argomentazioni difensive di Google, sembra importante sottolineare un principio che emerge dalle argomentazioni dell’Autorità e che serve a interpretare più puntualmente l’art. 22 del Decreto: l’Autorità ha infatti osservato che l’articolo 22 del Decreto non impone agli utilizzatori l’obbligo generalizzato di trasmettere dati economici, ma impone di farlo quando tali dati costituiscono un parametro necessario e pertinente per la negoziazione, come nel caso in esame in cui l’offerta contrattuale di Google era basata su un compenso forfettario.


In particolare, l’Autorità ha osservato che, avendo gli organismi di gestione collettiva l’obbligo legale di assicurare ai titolari dei diritti un’adeguata remunerazione, quando in una negoziazione con gli utilizzatori la proposta economica non è collegata ad una tariffa, ma - come nel caso esaminato - ad un’offerta a forfait, l’accesso ai ricavi effettivi diventa fondamentale già nella fase della negoziazione per assolvere tale obbligo in maniera corretta.


Inoltre, al riguardo, l’Autorità ha ritenuto non giustificata l’invocazione da parte di Google di presunti obblighi di riservatezza contrattuale, ribadendo che gli obblighi di legge che tutelano diritti fondamentali (come la remunerazione degli aventi diritto) prevalgono su obblighi contrattuali eventualmente assunti con terzi.


Peraltro, l’Autorità ha altresì rilevato che i dati forniti circa gli utilizzi delle opere fossero incompleti e parziali, con ciò configurando anche una violazione dell’art. 23 del Decreto, che – si ricorda - impone agli utilizzatori di fornire tutti i dati utili all’identificazione delle opere utilizzate e alla trasparente rendicontazione degli utilizzi.

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