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FOTOGRAFIE “SEMPLICI”: DA 20 A 70 ANNI DI TUTELA DALLA PRODUZIONE

Il 18 dicembre 2025 è entrata in vigore la c.d. “Legge Semplificazioni” (L.182/2025) che, all’articolo 47, estende la durata del diritto esclusivo sulle fotografie di cui all’articolo 92 della legge sul diritto d’autore (l.633/1941, “LDA”) da 20 a 70 anni dalla produzione.

 

Resta ferma la distinzione della LDA tra opera fotografica – rientrante nella definizione di opera dell’ingegno di carattere creativo e quindi tutelata per 70 anni dopo la morte dell’autore - e fotografia “semplice”, protetta da un diritto connesso ma si riduce in modo significativo il divario temporale tra le due forme di tutela.

 

Sicuramente il Legislatore, con questa norma, ha inteso semplificare la materia, dirimere i contenziosi volti a definire se una fotografia fosse creativa (e dunque potesse godere della tutela settantennale riservata alle opere artistiche) o meno e limitare i problemi derivanti dalla normale discrezionalità di tali valutazioni.

Così come probabilmente ha inteso tutelare maggiormente il lavoro del fotografo professionista, in un contesto in cui l’immagine fotografica assume un valore crescente, anche alla luce della maggiore circolazione tramite il mondo digitale e dell’impiego nei sistemi di intelligenza artificiale.

In tale scenario, il rafforzamento della tutela delle fotografie semplici può essere letto come un segnale di maggiore attenzione verso l’investimento professionale sotteso alla produzione dell’immagine.

 

Tuttavia, la norma lascia alcuni dubbi interpretativi. Non è chiaro, per esempio, il regime transitorio: ci si chiede, pertanto, se la nuova durata si applichi alle fotografie prodotte dopo l’entrata in vigore della norma o si estenda anche alle fotografie semplici precedentemente prodotte e/o già cadute in pubblico dominio al momento dell’entrata in vigore della norma.

Il punto è tutt’altro che secondario per l’impatto che questa previsione ha sul mercato.

 

Resta quindi ora da verificare quale sarà la prassi applicativa o se un ulteriore intervento legislativo di carattere interpretativo o l’eventuale intervento giurisprudenziale chiariranno i dubbi lasciati dalla norma.

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