All’esito di una lunga consultazione pubblica, l’AGCOM (l’“Autorità”) ha pubblicato lo scorso 16 maggio, la Delibera 95/24/CONS con cui ha emanato il Regolamento applicativo relativo alle nuove previsioni introdotte a seguito dell’implementazione della Direttiva UE 2019/790 (Direttiva Copyright) che entrerà in vigore il 14 giugno 2024.
Il Regolamento disciplina (articolo 2) le attività dell’Autorità in materia di:
a) assistenza nel raggiungimento di accordi contrattuali per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand ai sensi dell’articolo 110-ter Legge sul Diritto d’Autore (“LDA”);
b) obblighi di informazione e comunicazione per finalità di trasparenza di cui all’articolo 110-quater LDA. L’Autorità vigila sul rispetto degli obblighi di informazione anche tramite l’esercizio dei pertinenti poteri sanzionatori;
c) meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all’articolo 110-quinquies LDA;
d) criteri di misurazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva, finalizzata all’individuazione degli organismi autorizzati alla stipula di licenze collettive estese per conto dei titolari dei diritti non mandanti né associati (c.d. “apolidi”), ai sensi dell’articolo 180-ter LDA, negli ambiti previsti dagli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84 LDA;
e) risoluzione delle controversie, ai sensi dell’articolo 110-sexies LDA;
f) procedure per la definizione: dell’equa remunerazione degli autori, ai sensi dell’articolo 18-bis LDA, e degli artisti, interpreti o esecutori, ai sensi dell’articolo 80 LDA, per la cessione del diritto di noleggio; del compenso adeguato e proporzionato degli autori, ai sensi dell’articolo 46-bis LDA, per l’utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate, e degli artisti, interpreti o esecutori, ai sensi dell’articolo 84 LDA, per l’utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate, ivi incluse le opere teatrali trasmesse.
Risulta molto apprezzabile lo sforzo fatto dall’Autorità di colmare con il Regolamento gli spazi di indeterminatezza lasciati dalla normativa primaria sulle questioni di cui è stata investita, cercando di operare una maggiore armonizzazione con le norme già esistenti e di offrire una maggiore certezza del diritto oltre che un quadro normativo più equilibrato per tutti gli operatori del mercato, che tenesse conto delle specificità dei settori coinvolti.
In particolare, in materia di obblighi di informazione previsti dall’art. 110 quater LDA, il Regolamento ha meritoriamente previsto una espressa armonizzazione con gli obblighi già esistenti a carico degli utilizzatori ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 (“Decreto Collecting”), prevedendo espressamente che gli obblighi di comunicazione si ritengono assolti da cessionari, licenziatari e sub licenziatari se le informazioni sono già fornite ad un organismo di gestione collettiva o ad un entità di gestione indipendente in forza di un contratto di licenza o di un accordo che preveda una rendicontazione periodica relativa allo sfruttamento delle opere o prestazioni artistiche e sulla remunerazione dovuta. Oltre ad aver inserito delle previsioni più concrete ed esplicative del principio di proporzionalità espresso nella legge primaria e aver espressamente chiarito che gli obblighi di informazione introdotti tengono conto della specificità dei vari settori di contenuti, in particolare del settore della musica, audiovisivo e dell’editoria.
Con riguardo all’obbligo di adeguamento contrattuale, il Regolamento fornisce criteri più concreti per misurare l’eventuale sproporzione della remunerazione degli aventi diritto rispetto a quella inizialmente concordata, stabilendo che in questa valutazione si debba tener conto dei costi sostenuti per la realizzazione e lo sfruttamento dell’opera, del contributo dato dall’autore e dall’artista alla realizzazione della stessa, circoscrivendo l’applicazione della norma ai soli artisti che hanno sostenuto una parte di notevole importanza nell'opera (in linea con quanto già previsto dall’art. 84 LDA in materia di remunerazione equa e proporzionata di artisti interpreti esecutori) nonché delle circostanze specifiche, delle prassi retributive dei diversi settori, dei contratti collettivi applicabili alle varie professioni, dei compensi complessivi percepiti da autori e artisti, ivi inclusi i compensi adeguati e proporzionati ricevuti ai sensi delle disposizioni normative già esistenti, in particolare quelli di cui agli art. 46 bis e 84 LDA.
Infine, si evidenzia che AGCOM fa un grande sforzo per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento sulla base di criteri di equità e non discriminazione. L’allegato B) alla Delibera 95/24/CONS reca le indicazioni operative ai fini dell’attuazione del calcolo della rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva, permettendo di fatto di identificare i tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti che, ai sensi dell’articolo 180-ter LDA, sono autorizzati a stipulare con gli utilizzatori le licenze collettive estese anche per conto dei cosiddetti apolidi.
A fronte delle suddette constatazioni circa i passi avanti che il Regolamento consente di fare per offrire agli operatori un quadro di maggiore chiarezza normativa, resta tuttavia l’amarezza che l’art. 107 LDA sia rimasto fuori dal perimetro di applicazione del Regolamento (dal momento che era escluso dalle materie su cui AGCOM è stata chiamata a legiferare). Questo perché, al pari delle norme su cui AGCOM si è espressa, avrebbe necessitato di importanti chiarimenti applicativi. A due anni dalla sua introduzione risulta infatti non solo inapplicabile, ma di difficile interpretazione, anche per la completa assenza di criteri che rendano equilibrata l'applicazione per tutte le parti coinvolte.
Non resta che auspicare che il mercato sappia trovare da solo gli strumenti per la più corretta applicazione di questa norma complessa, magari attingendo ai criteri indicati da AGCOM all’art. 6 del Regolamento in materia di meccanicismo di adeguamento contrattuale.
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