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Studio LML

NUOVO DIRITTO AL COMPENSO “ADEGUATO E PROPORZIONATO” IN FAVORE DI ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI

Il D. Lgs 177/2021, pubblicato in G.U. il 27 novembre 2021, che ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale ha apportato importanti novità anche in merito ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori nella Legge n. 633/1941 sulla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di seguito “L.d.A”). .


In particolare ha, in primo luogo, dato esplicito riconoscimento alla categoria dei doppiatori nell’elenco degli artisti interpreti ed esecutori di cui all’art. 80 L.d.A.


Ha poi introdotto a favore degli artisti interpreti ed esecutori il diritto ad ottenere una remunerazione, adeguata e proporzionata, nei casi in cui questi ultimi abbiano ceduto a terzi (produttore di fonogrammi e/o produttori di opere audiovisive ecc) i loro diritti esclusivi (si vedano art. 80, comma 2, lett. d) L.d.A.; 84 commi 2) e 3) L.d.A).


Il suddetto compenso è irrinunciabile e infatti, in difetto di accordo degli interessati sull’entità dello stesso, e’ stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.


È bene sapere che tale diritto ad una remunerazione adeguata e proporzionata va ad aggiungersi ai diritti a compenso già previsti dalla L.d.A. (es. art. 84 L.d.A.) e tale remunerazione andrà commisurata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, alla particolarità del settore di riferimento nonché dell’esistenza di accordi di contrattazione collettiva (art. 107, comma 2, L.d.A.).

La remunerazione forfettaria è ammessa solo quando il contributo all'opera o all'esecuzione ha

carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo.


Per quanto concerne infine la modalità di determinazione della remunerazione, essa potrà essere concordata dagli interessati ovvero tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al D. Lgs. n. 35/2017.


Qui il testo completo:






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