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Nuovo Decreto Tax Credit

5 ott
Tempo di lettura: 2 min

Dopo molta attesa è stato pubblicato, in data 24 settembre 2026, il Decreto Interministeriale 6 luglio 2026, n. 281, firmato dal Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che modifica il D.I. 10 luglio 2024, n. 225 che contiene le disposizioni applicative del credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva previsto dall'art. 15 della legge n. 220/2016, già modificato dal D.I. 22 aprile 2025, n. 141.

 

Di seguito alcune delle principali e più volte annunciate novità, che – in sintesi – riducono l’intensità degli aiuti e inaspriscono i controlli sulle spese:

 

  1. Riduzione del tetto massimo del beneficio: il credito d'imposta può ora essere riconosciuto in misura non superiore al 35 per cento del costo complessivo di produzione, contro il 40 per cento previsto finora.

 

  1. Nuovi limiti massimi di spesa per opera e per impresa:


a) opere cinematografiche, documentari e animazione destinati al cinema: fino a 4 milioni di euro per opera e 7 milioni annui per impresa;

b) opere TV e web: fino a 7 milioni per opera e 15 milioni annui per impresa;

c)  se almeno il 40 per cento del costo è coperto da risorse estere, i limiti massimi per opera salgono a 6 per le opere a destinazione cinematografica e fino a 10 milioni di euro per le opere destinate alla diffusione televisiva e web.

 

  1. riduzione generalizzata delle aliquote:


a) opere cinematografiche: dal 40 al 30 per cento;

b) opere TV e web: dal 25 al 20 per cento, mentre l'aliquota maggiorata passa dal 35 al 30 per cento;

c) documentari: dal 40 al 30 per cento;

d) opere di animazione: dal 40 al 35 per cento;

e) cortometraggi: dal 40 al 30 per cento;

f) videoclip: dal 40 al 30 per cento;

g) produttori non indipendenti e imprese non europee: dal 30 al 20 per cento, con un tetto annuo che scende da 5 a 3 milioni di euro.

 

  1. Nuovi limiti per l’eleggibilità dei costi cd. "sopra la linea" (soggetto e sceneggiatura, regia, attori principali): sono ora eleggibili entro il 25 per cento del costo complessivo, anziché il 30 per cento. Il limite del 30 per cento resta per le opere con costo inferiore a 3,5 milioni di euro.

 

  1. Ineleggibilità delle spese relative al Protocollo di sicurezza COVID-19.

 

  1. Requisiti di distribuzione più flessibili per i film con costo fino a 3,5 milioni di euro: le 300 proiezioni possono essere effettuate entro sei settimane dalla prima uscita, anziché due, e in almeno 30 sale, anziché 50.

 

  1. Nuove previsioni sul monitoraggio della spesa: i crediti riconosciuti ogni anno non possono superare il limite di spesa stabilito. La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo li riconosce secondo l'ordine della data di avvio delle riprese, fino a esaurimento delle risorse. Le domande che superano le risorse disponibili sono dichiarate non finanziabili.

 

  1. Nuove previsioni su controlli e sanzioni: in caso di indebita fruizione del credito, il recupero comprende gli interessi e le sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 

 

Le nuove norme e le nuove aliquote si applicano a tutte le domande presentate nella attuale finestra che si è aperta il 30 settembre u.s. a prescindere dal fatto che le stesse possano riferirsi a produzioni già avviate o concluse alla data della domanda.      


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