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Artisti 7607 Vs. Netflix: il Consiglio di Stato respinge l’appello di Artisti 7607.

Con sentenza pubblicata il 23 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto da Artisti 7607, confermando integralmente la decisione del TAR Lazio n 7316/2025 che aveva ritenuto legittima l'archiviazione del procedimento avviato dall'AGCOM nei confronti di Netflix International B.V. (di seguito, “Netflix”), a seguito delle segnalazioni dell'organismo di gestione collettiva ("OGC") per la presunta violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 35/2017 (di seguito, “Decreto”).


La pronuncia offre importanti chiarimenti sul rapporto tra gli artt. 23 e 27 del Decreto. In particolare, il Consiglio di Stato ha ribadito che gli obblighi informativi gravanti sugli utilizzatori delle opere possono essere sospesi quando l’OGC non fornisca le informazioni necessarie affinché tali obblighi possano essere correttamente adempiuti.


Nel caso di specie, AGCOM aveva accertato, con Delibera 220/23/CONS, che, a fronte delle richieste di Artisti 7607 di ottenere dati sulle visualizzazioni, sui ricavi, sul fatturato e sullo sfruttamento delle opere, Netflix aveva più volte richiesto alla collecting informazioni essenziali, quali le tariffe applicabili e la rappresentatività del repertorio amministrato. Tali informazioni non erano state fornite e, quanto alle tariffe, non erano state neppure pubblicate secondo quanto previsto dalla normativa.


Confermando le conclusioni del TAR, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tali carenze rendessero inesigibili gli obblighi informativi posti a carico di Netflix con ciò rendendo più chiaro il principio, previsto dal Decreto ed espresso nelle sue norme, secondo cui gli obblighi informativi si fondano su un principio di reciproca collaborazione tra organismi di gestione collettiva e utilizzatori e presuppongono il corretto adempimento degli obblighi posti a carico di entrambe le parti.


Tale fondamentale principio sembra alla base anche delle ultime decisioni assunte da AGCOM con le Delibere 90/26/CONS e 108/26/CONS in sede di determinazione del compenso adeguato e proporzionato degli artisti interpreti o esecutori ai sensi dell’art. 21 del Regolamento allegato alla Delibera 95/24/CONS.

Anche nell’ambito di tali procedimenti, AGCOM ha, in estrema sintesi, rilevato che le informazioni fornite dagli organismi di gestione collettiva coinvolti (rispettivamente di RASI e Artisti 7607) nell’ambito di negoziazioni con gli utilizzatori non fossero complete, corrette e/o pertinenti, con ciò ritenendo non accoglibili, fondate e supportate da dati empirici le richieste di compenso delle stesse nei confronti rispettivamente di Sky Italia S.r.l. e Reti Televisive Italiane S.p.A.


Emerge chiaro, anche in questo contesto, che le trattative per la determinazione del compenso equo e proporzionato, richiedano trasparenza, completezza delle informazioni, coerenza logica, buona fede e ragionevolezza per addivenire alla determinazione di un compenso adeguato. Criteri che devono informare la condotta negoziale di entrambe le parti.

 

 

 

 

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