Pubblicato sul sito del Ministero Cultura il Decreto Interministeriale, firmato il 4 febbraio scorso dal Ministro Franceschini di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante le nuove disposizioni in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, il quale andrà a sostituirsi, abrogandolo espressamente, all’ormai vecchio decreto ministeriale 15 marzo 2018 che regolava la materia.
Di seguito alcune delle principali novità:
1. Fra le opere audiovisive eleggibili al credito di imposta compaiono, oltre che alle opere cinematografiche, audiovisive, TV e Web, le c.d. “opere di ricerca e formazione” ed i “videoclips”;
2. Ammessi ai benefici i produttori indipendenti originari, per la cui qualifica sono stati identificati specifici requisiti (articolo 2);
3. Riconoscimento del beneficio in misura non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione dell'opera, per la maggior parte delle tipologie previste dal decreto (quali, ed es., per le opere audiovisive, cinematografiche, di ricerca e formazione e videoclips);
4. Nuovi paramenti per il computo dei costi rilevanti ai fini del calcolo del credito, fra i quali saranno computabili anche le spese sostenute per adempiere alle previsioni del Protocollo di sicurezza dei lavoratori cine-audiovisivi, sottoscritto dalle parti sociali e riconosciuto in data 7 luglio 2020, ed eventuali successive modificazioni, relativo all’emergenza sanitaria da COVID-19, inclusi i costi assicurativi e per tamponi per tutto il personale coinvolto nella produzione, i quali daranno diritto ad un credito d’imposta pari al 100% del loro ammontare, fino a quattrocentomila euro per opera (articolo 3);
5. Nuovi limiti massimi di riconoscimento del tax credit, il quale potrà infatti essere riconosciuto in caso di opere cinematografiche, televisive e web, fino all'ammontare massimo di euro 9.000.000 per opera e fino all'ammontare massimo di euro 18.000.000in caso di opere cinematografiche, televisive o web alla cui copertura del costo complessivo di produzione concorrano, per almeno il 30 per cento, risorse provenienti da Paesi al di fuori dell’Italia (articolo 5);
6. Obbligo di reinvestimento dell’importo del beneficio (articolo 8);
7. Requisiti minimi di quattro settimane consecutive di riprese o, in alternativa, del 50 per cento delle giornate di ripresa (o di lavorazione per le opere di animazione) per l’ottenimento del tax credit opere cinematografiche e di ricerca e formazione e videoclip (articolo 16).
8. Nuovi requisiti per l’ottenimento del credito di imposta (pari al 30 o 40% del costo eleggibile) per la produzione di opere TV e Web (articolo 18 e 19)
Si fa presente inoltre che le risorse assegnate per l’anno 2021 a copertura dei suddetti incentivi sono state così stanziate (D.M. n. 65 del 3 febbraio 2021):
Euro 313.000.000,00 per i crediti d’imposta per le imprese di produzione distribuiti come segue:
- euro 85.000.000,00 per la produzione di opere cinematografiche;
- euro 215.000.000,00 per la produzione di opere audiovisive diverse dalle opere cinematografiche e dalle opere a contenuto videoludico;
- euro 13.000.000,00 per la produzione di opere audiovisive a contenuto videoludico.
A ciò si aggiungono euro 45.000.000,00 a copertura del credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
Per il testi completi dei provvedimenti:
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