Visto l’avvicinarsi del termine per l’implementazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMS) - fissato per il 19 settembre prossimo - la Commissione Europea ha voluto contribuire fornendo il proprio punto di vista sulle modalità con cui determinati concetti dovrebbero essere implementati ed applicati nelle rispettive legislazioni nazionali degli Stati Membri, al fine di garantire un'attuazione il più possibile armonizzata e coerente delle norme in materia di promozione delle opere europee di contenuto mediatico sulle piattaforme di video on demand e per la condivisione di video.
Due le serie di orientamenti adottati dalla Commissione:
ORIENTAMENTI SULLE OPERE EUROPEE PER LE PIATTAFORME VOD
A fronte del rafforzamento da parte della direttiva sui servizi di media audiovisivi degli obblighi di promozione di opere europee, i fornitori di contenuti on-demand non solo dovranno garantire una quota di opere europee pari almeno al 30% del loro catalogo e dare risalto a tali contenuti, ma potranno anche essere chiamati a contribuire finanziariamente alla produzione di opere audiovisive nello Stato Membro in cui destinano la loro offerta, pur essendo in concreto stabiliti in un altro Stato.
Deroghe obbligatorie a tali obblighi sono state previste solo per le società aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, al fine di garantire che gli obblighi di promozione delle opere europee non compromettano lo sviluppo del mercato e non impediscano l’ingresso di nuovi operatori sul mercato.
Su questi punti le linee guida adottate dalla Commissione includono importanti suggerimenti sulla metodologia raccomandata per il calcolo della quota del 30% che è basata sul criterio dei titoli, specificando che per titolo deve intendersi il film lungometraggio, il TV Movies e la singola stagione di serie televisiva con una riserva per le autorità nazionali di prevedere un coefficiente di ponderazione più elevato per le c.d. fiction di alta fascia, ossia le produzioni seriali con una durata e un costo di produzione per singolo episodio simili a quelli di un lungometraggio.
Vengono chiarite, inoltre, le definizioni di "fatturato di modesta entità" e "pubblico di modesta entità". Per quanto riguarda la soglia del fatturato di modesta entità la Commissione fa riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione di “microimprese”, ossia imprese con un fatturato totale annuo non superiore ai 2 milioni di EUR, ovvero, per i mercati audiovisivi nazionali di dimensioni più ridotte, la detenzione di una quota inferiore all’1 % delle entrate complessive nei mercati audiovisivi nazionali interessati.
Più complessa la definizione del "pubblico di modesta entità" dal momento che il concetto di pubblico per i video a richiesta non è stabilito e non sono disponibili misure standardizzate del settore in tutti gli Stati Membri, come invece per i servizi lineari, per cui il pubblico è tradizionalmente misurato in riferimento al tempo di visione. Sebbene questa situazione potrebbe cambiare in futuro, la Commissione ha ritenuto che il metodo attualmente più appropriato di misurazione del pubblico nel settore dei servizi di VOD sia quello basato sulle vendite dei servizi.
In pratica, il pubblico dovrebbe essere determinato in termini di percentuale di utenti attivi raggiunta da un particolare servizio: il pubblico di un servizio di VOD corrisponderebbe al numero dei suoi utenti diviso per il numero totale di utenti dei servizi di VOD (simili) disponibili sul mercato nazionale e moltiplicato per 100 per ottenere una percentuale.
Per quanto riguarda la soglia della modesta entità, la Commissione l’ha fissata a una percentuale di utenti attivi inferiore all’1 %.
Per ulteriori approfondimenti: Guidelines on European Works
ORIENTAMENTI SULLE PIATTAFORME PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO
Con l’importante estensione anche alle piattaforme per la condivisione di video - ivi compresi i social media per i quali la fornitura di contenuti audiovisivi non costituisce la finalità principale del servizio, ma ne rappresenta comunque una funzionalità essenziale o non meramente funzionale - degli standard UE in materia di contenuti illegali e nocivi, non poche sono state le difficoltà operative incontrate da tali piattaforme per uniformarsi a tali disposizioni vista la provenienza capillare di tali contenuti caricati direttamente dagli utenti.
Gli operatori delle «piattaforme per la condivisione di video», infatti, dovranno garantire, analogamente agli fornitori di servizi media tradizionali, la tutela degli utenti, e in particolar modo dei minori, nei confronti di contenuti illegali e nocivi che incitino alla violenza, all’odio e al terrorismo, predisponendo appositi strumenti che aiutino l’utente nella segnalazione del contenuto durante e dopo il suo caricamento.
In tale contesto le linee guida hanno fornito strumenti concreti per individuare quali operatori/servizi dovrebbero rientrare fra le «piattaforme per la condivisione di video» soggette all’applicazione della direttiva, la quale le ha definite come piattaforme «il cui obiettivo principale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico»; o che offrano, tra gli altri elementi, una sezione distinguibile a questi dedicata oppure come «servizi per i quali una funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico».
A questi ultimi fini è stato predisposto un elenco di indicatori utili per valutare la “funzionalità essenziale” dei video generati dagli utenti e dei programmi nel contesto del servizio offerto dalla piattaforma: i) la relazione tra i contenuti e le attività economiche principali del servizio, ii) l’importanza quantitativa e qualitativa per le attività; iii) la monetizzazione dei contenuti audiovisivi o iv) la disponibilità di strumenti volti a rafforzarne la visibilità o l’attrattiva.
In via generale si può quindi dire che, affinché la fornitura di contenuti audiovisivi costituisca una funzionalità essenziale del servizio, tali contenuti non devono svolgere un ruolo insignificante nell’economia complessiva del servizio o non ne devono costituire «una parte minore», ossia essere meramente accessori alla funzionalità principale della piattaforma (si pensi ad es. alle piattaforme per il commercio elettronico comprendenti video degli utenti che mostrano un prodotto durante il loro utilizzo).
Per ulteriori approfondimenti: Guidelines on Video sharing platforms
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