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Studio LML

IN G.U. IL REG. N. 47/2021 DI DEFINIZIONE DELLE OPERE AUDIOVISIVE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA

Adottato dai Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Regolamento n. 47/2021 segna un importante passo avanti nella politica di promozione delle opere italiane ed europee portata avanti con la riforma del titolo VII del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177).

Dalla sua introduzione dipende infatti l’effettiva entrata in vigore degli obblighi di programmazione e investimento da riservare alle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana previsti dal Testo Unico in capo ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari ed a richiesta che troveranno, dunque, piena applicazione a partire dal 23 aprile 2021, data di entrata in vigore del presente regolamento.


Diverso termine invece per la presentazione delle istanze, mediante autocertificazione, per richiedere la qualifica di espressione originale italiana, le quali potranno essere presentate, da parte delle imprese cinematografiche o audiovisive, dei produttori, distributori, fornitori di sevizi di media audiovisivi in possesso dei diritti di sfruttamento dell'opera o dal diverso titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera, a far data dal prossimo 7 giugno utilizzando l’apposito modello che verrà predisposto e pubblicato sul sito web dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ed in relazione al quale verranno forniti anche ulteriori dettagli circa le modalità di trasmissione della domanda.


Si fa inoltre presente che, a decorrere dalla entrata in vigore del Regolamento, è espressamente abrogato il l'articolo 1 del decreto interministeriale 22 febbraio 2013, recante la «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento», per cui non sarà più possibile trasmettere l’istanza per il riconoscimento della suddetta qualifica tramite vecchio sportello online, ma dovrà essere presentata secondo le nuove modalità. La nuova procedura si applicherà anche alle domande già presentate ai sensi della previgente normativa e non ancora definite alla data del 23 aprile.


Qui il testo completo:

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