top of page

AGCOM: OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO IN OPERE EUROPEE E OPERE DI PRODUTTORI INDIPENDENTI

mariangelaliuzzi

Aggiornamento: 18 gen 2023

L’AGCOM ha pubblicato in data 14 dicembre 2022 il nuovo Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, con delibera 424/22/CONS che prevede la regolamentazione di dettaglio degli articoli da 55 a 57 del TUSMA (D. Lgs n 208/2021).


Tra le novità introdotte dal Regolamento la riduzione di un punto percentuale (dal 3 al 2%) della quota di programmazione che i fornitori SMAV lineari sono tenuti a riservare ai programmi specificatamente rivolti ai minori.


Così come l’eliminazione, su richiesta di Anica e a sorpresa per i fornitori SMAV, dei costi di doppiaggio tra quelli idonei ad essere computati negli investimenti in produzione indipendente.


Quanto alle quote di investimento, Agcom ha previsto che gli introiti su cui vanno calcolati devono essere quelli risultanti dall’ultimo bilancio approvato al 31 gennaio dell’anno in cui sono computati gli investimenti e non più quelli riportati nel conto economico approvato disponibile alla data del 1° gennaio.


Inoltre, in base alla proposta di Anica, il Regolamento ha abolito la previsione, già presente nel precedente regolamento e nel testo in consultazione, per cui potevano essere computate nell’investimento anche le spese di promozione e distribuzione delle opere a condizione che i relativi contratti prevedessero dei meccanismi di remunerazione per il produttore.


Con riguardo ai servizi non lineari il Regolamento ha previsto che la quota del 30% del catalogo sia computata tenuto conto del numero di titoli delle opere (secondo la definizione di titolo offerta dallo stesso Regolamento) e non più sul numero di ore messe a disposizione annualmente nell’ambito dello stesso catalogo.


L’Autorità ha poi specificato, con una doppia previsione speculare per i servizi lineari e non lineari, che gli obblighi di investimento applicabili sono quelli del servizio (lineare o non lineare) prevalente. Sebbene la lettura dell’ art. 7, comma 6, non sia chiarissima, si auspica che la ratio alla base della suddetta previsione sia la volontà dell’ Autorità di non imporre una duplicazione degli obblighi a carico di fornitori di servizi audiovisivi per i loro servizi accessori (es. canali lineari vetrina) e non quella di imporre la quota di investimento dei servizi non lineari al servizio lineare accessorio.


Novità anche sul fronte delle possibili esenzioni e deroghe.

In particolare, è stata introdotta la possibilità di chiedere un’esenzione dagli obblighi di programmazione e investimento in caso di mancato raggiungimento di una certa soglia di fatturazione fissata a 5 milioni di euro nonché l’esenzione per il primo anno a favore di fornitori che abbiano avviato la propria attività successivamente al 01 gennaio 2021.


Quanto alla possibilità di richiedere le deroghe, sono state parzialmente modificate le condizioni per presentare la richiesta.

In particolare, è oggi previsto che condizione per la richiesta sia che il fatturato relativo ai ricavi derivanti da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, sia inferiore ai 10 milioni di euro.

Non si fa più pertanto riferimento alla quota di mercato inferiore all’ 1%, bensì al valore di fatturato di cui sopra.


Per il testo completo del provvedimento:











120 visualizzazioni0 commenti

Comentarios


bottom of page